Decreto sviluppo
A fine iter parlamentare il 25 luglio 2012 per la sua conversione in legge tramite Ddl – ha modificato gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di qualificazione energetica introducendo un’aliquota unica al 50% per le detrazioni in dichiarazione dei redditi, che saranno concesse solo fino al 30 giugno 2013.
Dopo la modifica al testo passato in Senato, su cui il Governo ha poi posto la fiducia alla Camera, è stata infatti introdotta la proroga per le previgenti detrazioni del bonus 55% così che:
- per interventi di ristrutturazione edilizia la nuova aliquota entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.
- per interventi di riqualificazione energetica la nuova aliquota scatta dopo 30 giugno 2013, e fino ad allora vige la precedente (bonus 55%).
Bonus 55%
La detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica applicabile fino al 30 giugno 2013 è riferita a interventi molto specifici (elencati nella Manovra Finanziaria 2007, ovvero la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi dal 344 al 347):
- riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono determinati limiti di risparmio energetico (previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, anche qui previo rispetto di determinati requisiti di trasmittenza termica (elencati dalla Finanziaria 2007).
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per ognuno di questi interventi sono previsti diversi tetti massimi di spesa.